Art. 5.
                  Fondo di programmazione turistica
 
   1.  Il  fondo di programmazione turistica di cui all'art. 27 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, modificato dall'art.  10  della
legge   regionale   8  novembre  1988,  n.  52,  e'  determinato  per
l'esercizio 1989 in lire 10 miliardi (cap. 31054).
   2.  Tra  le  spese  di  funzionamento  delle aziende di promozione
turistica,  al  cui  finanziamento  detto  fondo   e'   destinato   a
concorrere, sono comprese le spese per il personale.
   3.  A  integrazione  dell'art.  19  della legge regionale 2 aprile
1985, n. 28, gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento
economico  dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo
sono deliberati dal Comitato esecutivo delle  aziende  di  promozione
turistica  e  sono  soggetti a riscontro di legittimita' della Giunta
regionale a eccezione di quelli,  concernenti  la  predetta  materia,
specificatamente  indicati all'art. 6 della legge regionale 17 giugno
1986, n. 24, che divengono esecutivi dalla data della loro  adozione.