Art. 5. Fondo di programmazione turistica 1. Il fondo di programmazione turistica di cui all'art. 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, modificato dall'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52, e' determinato per l'esercizio 1989 in lire 10 miliardi (cap. 31054). 2. Tra le spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, al cui finanziamento detto fondo e' destinato a concorrere, sono comprese le spese per il personale. 3. A integrazione dell'art. 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo sono deliberati dal Comitato esecutivo delle aziende di promozione turistica e sono soggetti a riscontro di legittimita' della Giunta regionale a eccezione di quelli, concernenti la predetta materia, specificatamente indicati all'art. 6 della legge regionale 17 giugno 1986, n. 24, che divengono esecutivi dalla data della loro adozione.