Art. 11. Modifiche dell'art. 22 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82 1. Al terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole "le associazioni intercomunali" sono sostituite con le parole "i comuni". 2. Al sesto comma dello stesso articolo 22 le parole "le associazioni intercomunali, e le comunita' montane, in accordo con i singoli comuni interessati" sono sostituite con le parole "i comuni, le comunita' montane e le province". 3. All'ottavo comma dello stesso articolo 22 le parole "le associazioni intercomunali e le comunita' montane" sono sostituite con le parole "i comuni, le comunita' montane e le province". 4. Al decimo comma dello stesso articolo 22 le parole "le associazioni intercomunali" sono sostituite con le parole "i comuni". 5. All'undicesimo comma dello stesso articolo 22 le parole "della associazione intercomunale" sono sostiuite con le parole "del comune". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, addi' 17 dicembre 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale l'8 novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1988.