Art. 11.
       Modifiche dell'art. 22 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82
 
   1.  Al  terzo  comma dell'art. 22 della legge regionale 8 novembre
1982, n. 82 le parole "le associazioni intercomunali" sono sostituite
con le parole "i comuni".
   2.  Al  sesto  comma  dello  stesso  articolo  22  le  parole  "le
associazioni intercomunali, e le comunita' montane, in accordo con  i
singoli  comuni interessati" sono sostituite con le parole "i comuni,
le comunita' montane e le province".
   3.  All'ottavo  comma  dello  stesso  articolo  22  le  parole "le
associazioni intercomunali e le comunita'  montane"  sono  sostituite
con le parole "i comuni, le comunita' montane e le province".
   4.  Al  decimo  comma  dello  stesso  articolo  22  le  parole "le
associazioni intercomunali" sono sostituite con le parole "i comuni".
   5.  All'undicesimo comma dello stesso articolo 22 le parole "della
associazione  intercomunale"  sono  sostiuite  con  le  parole   "del
comune".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, addi' 17 dicembre 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio Regionale l'8
novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  12
dicembre 1988.