Art. 3.
        Modifiche dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31
 
   1.  Al  primo  comma dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31,
gia' modificato con l'articolo unico della legge  regionale  9  marzo
1983,  n.  14  e  successivamente  sostituito dall'art. 6 della legge
regionale 12 novembre 1984,  n.  64,  le  parole  "alle  associazioni
intercomunali  o  alle  comunita' montane, di cui all'art. 2, secondo
comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n.  52,  competenti  per
territorio"  sono sostituite con le parole "alla provincia competente
per territorio".
   2.  Al  terzo  comma  dello  stesso  articolo  6, le parole "dalle
associazioni intercomunali o dalle comunita' montane  competenti  per
territorio"  sono sostituite dalle parole "dalla provincia competente
per territorio".