Art. 3. Modifiche dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31 1. Al primo comma dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, gia' modificato con l'articolo unico della legge regionale 9 marzo 1983, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 6 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 64, le parole "alle associazioni intercomunali o alle comunita' montane, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, competenti per territorio" sono sostituite con le parole "alla provincia competente per territorio". 2. Al terzo comma dello stesso articolo 6, le parole "dalle associazioni intercomunali o dalle comunita' montane competenti per territorio" sono sostituite dalle parole "dalla provincia competente per territorio".