Art. 9. Modifiche dell'art. 13 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82 1. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole "alle comunita' montane ed alle associazioni intercomunali nelle quali" sono sostituite con le parole "ai comuni o, nei territori montani, alle comunita' montane in cui". 2. Al secondo comma dello stesso art. 13 le parole "la comunita' montana o l'associazione intercomunale" sono sostitute con le parole "il comune o la comunita' montana".