Art. 9.
       Modifiche dell'art. 13 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82
 
   1.  Al  primo  comma dell'art. 13 della legge regionale 8 novembre
1982, n. 82 le parole "alle comunita' montane  ed  alle  associazioni
intercomunali  nelle  quali" sono sostituite con le parole "ai comuni
o, nei territori montani, alle comunita' montane in cui".
   2.  Al  secondo comma dello stesso art. 13 le parole "la comunita'
montana o l'associazione intercomunale" sono sostitute con le  parole
"il comune o la comunita' montana".