Art. 2.
                  Modalita' di accesso ai contributi
 
   1.   I  soggetti  interessati  che  presentano  domanda  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n.  19,  debbono
attenersi  alle  direttive adottate dal Consiglio regionale, ai sensi
dell'articolo 8 della citata legge, con deliberazione del 14 febbraio
1984, n. 75, negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.
   2.  I  soggetti  interessati  debbono  far pervenire le domande di
contributo   al   comune   nel   quale   si   realizza   l'intervento
successivamente  al  30 giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed entro i successivi 60 giorni.
   I  comuni  provvedono,  con  apposito bando, a dare pubblicita' ai
termini e alle modalita' di presentazione delle domande.
   3.  Il  Consiglio  regionale, su proposta della Giunta regionale e
sulla base  dei  criteri  di  priorita'  indicati  all'art.  9  della
delibera  n.  75  del  14  febbraio  1984,  provvede  a  definire gli
interventi finanziari e alla ripartizione delle somme disponibili.