Art. 2. Modalita' di accesso ai contributi 1. I soggetti interessati che presentano domanda ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19, debbono attenersi alle direttive adottate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, con deliberazione del 14 febbraio 1984, n. 75, negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. 2. I soggetti interessati debbono far pervenire le domande di contributo al comune nel quale si realizza l'intervento successivamente al 30 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi 60 giorni. I comuni provvedono, con apposito bando, a dare pubblicita' ai termini e alle modalita' di presentazione delle domande. 3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sulla base dei criteri di priorita' indicati all'art. 9 della delibera n. 75 del 14 febbraio 1984, provvede a definire gli interventi finanziari e alla ripartizione delle somme disponibili.