Art. 3. Finanziamenti 1. Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con i fondi iscritti sul cap. 11200 del bilancio 1988 con deliberazione della Giunta regionale n. 5710 del 13 giugno 1988 ai sensi dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, addi' 9 gennaio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.