Art. 3.
                            Finanziamenti
 
   1.  Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa
fronte con i fondi iscritti sul cap.  11200  del  bilancio  1988  con
deliberazione  della  Giunta  regionale n. 5710 del 13 giugno 1988 ai
sensi dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, addi' 9 gennaio 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 29
novembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  2
gennaio 1989.