Art. 7. Attivita' svolta presso un esercizio di barbiere o parrucchiere 1) I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure, intese come attivita' accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione di quella principale. 2) L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso un'impresa di barbiere o parrucchiere anche mediante una delle forme associative previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' inerenti alle rispettive attivita'.