Art. 7.
                       Attivita' svolta presso
               un esercizio di barbiere o parrucchiere
 
   1)  I  barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attivita'
possono  avvalersi  direttamente  di  collaboratori  familiari  e  di
personale  dipendente,  per  l'esclusivo  svolgimento  di  semplici e
limitate prestazioni di manicure, intese come attivita' accessorie da
fornire   in  via  strettamente  connessa  all'esecuzione  di  quella
principale.
   2)  L'attivita'  di estetista puo' essere svolta presso un'impresa
di barbiere o parrucchiere anche mediante una delle forme associative
previste  dall'art.  3,  secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443.
   In  tal  caso  i singoli soci che esercitano le distinte attivita'
devono essere in possesso dei requisiti di professionalita'  inerenti
alle rispettive attivita'.