Art. 8.
                          Norma transitoria
 
   1)  I soggetti che, all'atto dell'entrata im vigore della presente
legge, risultino titolari di imprese che dimostrino di aver svolto le
attivita'  anche  parziali di cui al precedente articolo 1 e che, pur
essendo iscritte all'albo delle imprese artigiane o al registro delle
ditte,  non  siano  in  possesso della qualificazione professionale e
della autorizzazione comunale prevista dalla legge 14 febbraio  1963,
n.  161,  modificata  ed  integrata  dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1142, hanno  titolo,  a  richiesta,  ad  ottenere  la  qualificazione
professionale  per  l'attivita' dichiarata ed effettivamente svolta e
documentata, tramite la frequenza di apposito corso di qualificazione
professionale  e  superamento  del relativo esame teorico-pratico che
attesti  la  conoscenza  delle   discipline,   previste   dai   corsi
professionali,  riferite  alla attivita' dichiarata ed effettivamente
svolta, di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n.  16  nonche'
l'autorizzazione comunale.
   2)  A  tal fine le relative domande devono essere presentate entro
il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
dalla presente legge.