Art. 8. Norma transitoria 1) I soggetti che, all'atto dell'entrata im vigore della presente legge, risultino titolari di imprese che dimostrino di aver svolto le attivita' anche parziali di cui al precedente articolo 1 e che, pur essendo iscritte all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte, non siano in possesso della qualificazione professionale e della autorizzazione comunale prevista dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, hanno titolo, a richiesta, ad ottenere la qualificazione professionale per l'attivita' dichiarata ed effettivamente svolta e documentata, tramite la frequenza di apposito corso di qualificazione professionale e superamento del relativo esame teorico-pratico che attesti la conoscenza delle discipline, previste dai corsi professionali, riferite alla attivita' dichiarata ed effettivamente svolta, di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 nonche' l'autorizzazione comunale. 2) A tal fine le relative domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.