Art. 2.
 
   Il   Consiglio   Regionale   approva,  su  proposta  della  Giunta
Regionale, il programma relativo  ai  progetti  da  trasmettere  alla
commissione CEE per l'ammissione ai benefici comunitari; il programma
viene approvato  in  tempo  utile  per  il  rispetto  delle  scadenze
comunitarie: 31 dicembre (1 ciclo) e 30 aprile (2 ciclo).
   I   progetti   devono   essere   conformi  alle  disposizioni  del
regolamento  (CEE)  n.   355/77   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni  nonche'  agli  indirizzi  del programma regionale degli
interventi in agricoltura, di cui alla legge regionale 1 agosto 1981
n. 63.