Art. 2. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, il programma relativo ai progetti da trasmettere alla commissione CEE per l'ammissione ai benefici comunitari; il programma viene approvato in tempo utile per il rispetto delle scadenze comunitarie: 31 dicembre (1 ciclo) e 30 aprile (2 ciclo). I progetti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 355/77 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' agli indirizzi del programma regionale degli interventi in agricoltura, di cui alla legge regionale 1 agosto 1981 n. 63.