Art. 3.
 
   La  partecipazione  finanziaria  regionale,  di  cui  all'art. 17,
parag. 2, lettera b)  del  regolamento  (CEE)  n.  355/77,  si  attua
mediante concessione di:
     a) contributi in conto capitale;
     b)  concorso  in  conto  interessi  su  mutui  contratti  per la
realizzazione delle azioni progettuali.
   Il  concorso  regionale negli interessi, ivi compresi gli oneri di
preammortamento,  e'  commisurato,  in  termini  di   attuazione   al
contributo in conto capitale concedibile.
   Le  agevolazioni  regionali,  di cui alle precedenti lettere a ) e
b), sono riferite alla spesa ammessa risultante  dall'istruttoria,  e
sono subordinate alla favorevole decisione comunitaria nell'esame del
progetto.
   La  spesa  ammessa,  di  cui al comma precedente, e' aumentata dei
maggiori oneri conseguenti all'aggiornamento dei prezzi, nella misura
riconosciuta dalle disposizioni comunitarie.
   Nella scelta per la trasmissione dei progetti alla commissione CEE
valgono le seguenti priorita' soggettive:
    1)  le  imprese  cooperative e loro consorzi, le associazioni dei
produttori agricoli e loro unioni di cui alla legge 22 ottobre  1978,
n. 674;
    2) i consorzi agrari;
    3) i consorzi fra privati; altri soggetti beneficiari.
   Il  programma  regionale  degli  interventi in agricoltura, di cui
all'art. 14 e seguenti della legge regionale 1 agosto 1981,  n.  63,
definisce  i settori d'intervento ed il regime delle agevolazioni, in
armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.