Art. 3. La partecipazione finanziaria regionale, di cui all'art. 17, parag. 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 355/77, si attua mediante concessione di: a) contributi in conto capitale; b) concorso in conto interessi su mutui contratti per la realizzazione delle azioni progettuali. Il concorso regionale negli interessi, ivi compresi gli oneri di preammortamento, e' commisurato, in termini di attuazione al contributo in conto capitale concedibile. Le agevolazioni regionali, di cui alle precedenti lettere a ) e b), sono riferite alla spesa ammessa risultante dall'istruttoria, e sono subordinate alla favorevole decisione comunitaria nell'esame del progetto. La spesa ammessa, di cui al comma precedente, e' aumentata dei maggiori oneri conseguenti all'aggiornamento dei prezzi, nella misura riconosciuta dalle disposizioni comunitarie. Nella scelta per la trasmissione dei progetti alla commissione CEE valgono le seguenti priorita' soggettive: 1) le imprese cooperative e loro consorzi, le associazioni dei produttori agricoli e loro unioni di cui alla legge 22 ottobre 1978, n. 674; 2) i consorzi agrari; 3) i consorzi fra privati; altri soggetti beneficiari. Il programma regionale degli interventi in agricoltura, di cui all'art. 14 e seguenti della legge regionale 1 agosto 1981, n. 63, definisce i settori d'intervento ed il regime delle agevolazioni, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.