Art. 4. Ai mutui, di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni per l'assistenza del fondo interbancario di garanzia ed in particolare quelle contenute nell'art. 36 della legge 2 gennaio 1961 n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste, ove applicabili, dalla legge regionale 5 settembre 1974 n. 59 nonche' delle garanzie fidejussorie di cui alla legge regionale 1 giugno 1977 n. 33.