Art. 4.
 
   Ai mutui, di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni
per  l'assistenza  del  fondo  interbancario  di   garanzia   ed   in
particolare  quelle contenute nell'art. 36 della legge 2 gennaio 1961
n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e  le  disposizioni
previste,  ove applicabili, dalla legge regionale 5 settembre 1974 n.
59 nonche' delle garanzie fidejussorie di cui alla legge regionale 1
giugno 1977 n. 33.