Art. 5.
 
   Con  l'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge
regionale 23 maggio 1981, n. 47 ed  il  secondo  comma  dell'art.  12
della legge 1 agosto 1981, n. 63.
   La  lettera  a),  primo alinea del punto 1 dell'art. 9 della legge
regionale 21 marzo 1988, n. 20 e' sostituita dal seguente testo:
    "contributi  in  c/capitale  fino  al  50%  della  spesa ammessa;
l'intervento finanziario regionale puo' consistere, in alternativa al
contributo  in c/capitale, nel concorso regionale nel pagamento degli
interessi, riferito ad un mutuo il cui importo, rispetto  alla  spesa
complessiva  ammessa, non puo' superare, in termini di attuazione del
concorso   regionale,   la   quota   di   partecipazione    regionale
sopraindicata;  possono  essere  ammessi  a  contributo, nella misura
soprarichiamata,   anche   i   maggiori   oneri   incontrati    nella
realizzazione  delle  opere  per  effetto del documentato aumento dei
costi. Per i progetti trasmessi alla commissione CEE,  ai  sensi  del
regolamento  CEE  n.  355/77  o  di  altra  disposizione comunitaria,
valgono le specifiche disposizioni regionali in materia".