Art. 5. Con l'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge regionale 23 maggio 1981, n. 47 ed il secondo comma dell'art. 12 della legge 1 agosto 1981, n. 63. La lettera a), primo alinea del punto 1 dell'art. 9 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 20 e' sostituita dal seguente testo: "contributi in c/capitale fino al 50% della spesa ammessa; l'intervento finanziario regionale puo' consistere, in alternativa al contributo in c/capitale, nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, riferito ad un mutuo il cui importo, rispetto alla spesa complessiva ammessa, non puo' superare, in termini di attuazione del concorso regionale, la quota di partecipazione regionale sopraindicata; possono essere ammessi a contributo, nella misura soprarichiamata, anche i maggiori oneri incontrati nella realizzazione delle opere per effetto del documentato aumento dei costi. Per i progetti trasmessi alla commissione CEE, ai sensi del regolamento CEE n. 355/77 o di altra disposizione comunitaria, valgono le specifiche disposizioni regionali in materia".