Art. 7.
 
   Alla  spesa  necessaria per la concessione dei contributi in conto
capitale e per il concorso attualizzato negli interessi su mutui,  di
cui alla presente legge, prevista per il 1988 in 800 milioni di lire,
viene fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 21705 del  bilancio
di previsione 1988, che presenta la necessaria disponibilita'.
   Per le successive annualita' sara' fatto fronte con i fondi recati
dalle leggi di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, addi' 1 febbraio 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21
dicembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  26
gennaio 1989.