Art. 7. Alla spesa necessaria per la concessione dei contributi in conto capitale e per il concorso attualizzato negli interessi su mutui, di cui alla presente legge, prevista per il 1988 in 800 milioni di lire, viene fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 21705 del bilancio di previsione 1988, che presenta la necessaria disponibilita'. Per le successive annualita' sara' fatto fronte con i fondi recati dalle leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, addi' 1 febbraio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 1989.