Art. 2.
 
   1.  Con  successiva  legge  regionale,  in  relazione  alla  nuova
disciplina ed agli interventi della  emananda  normativa  statale  in
materia mineraria, si procedera' alla rideterminazione del contributo
straordinario di cui all'art. 2, comma 1  della  legge  regionale  25
marzo  1988,  n.  14,  con  riferimento  anche  all'esercizio 1989, a
completamento degli interventi della normativa statale.
   2.  Restano  ferme le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2,
della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14.