Art. 2. 1. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procedera' alla rideterminazione del contributo straordinario di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, con riferimento anche all'esercizio 1989, a completamento degli interventi della normativa statale. 2. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14.