Art. 15.
                Incentivi agli operatori agrituristici
 
   1.  Possono  essere  concessi  contributi in conto capitale, nella
misura massima del 55% della spesa ritenuta  ammissibile  e  comunque
per  un  importo  di  spesa  non  superiore a 40.000 ECU, ai soggetti
iscritti nell'elenco degli operatori  agrituristici  per  i  seguenti
scopi:
     a)  il  restauro,  la ristruttturazione ed il miglioramento (ivi
compreso l'ampliamento necessario per esigenze di adeguamento statico
e  funzionale  degli immobili) dei fabbricati da destinare ad alloggi
agrituristici  e  alla  vendita  diretta  o   al   consumo   o   alla
somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell'azienda;
     b)  la  costruzione  e  la  ristrutturazione  di chioschi per la
vendita diretta o  il  consumo  o  la  somministrazione  di  prodotti
prevalentemente ottenuti nell'azienda;
     c)  l'arredamento  e  l'attrezzatura  dei  locali  compresi  nei
fabbricati di cui alle lettere a) e b);
     d)   l'allestimento   di   aree   e  servizi  per  la  sosta  di
campeggiatori;
     e)  la  realizzazione  di  impianti  idrici,  igienico-sanitari,
elettrici,  di  riscaldamento  e  telefonici,  compresi  i   relativi
allacciamenti,  necessari  per  gli interventi di cui alle precedenti
lettere;
     f)  l'allestimento di piccoli impianti per attivita' ricreative,
sportive e culturali.