Art. 15. Incentivi agli operatori agrituristici 1. Possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 55% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo di spesa non superiore a 40.000 ECU, ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici per i seguenti scopi: a) il restauro, la ristruttturazione ed il miglioramento (ivi compreso l'ampliamento necessario per esigenze di adeguamento statico e funzionale degli immobili) dei fabbricati da destinare ad alloggi agrituristici e alla vendita diretta o al consumo o alla somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell'azienda; b) la costruzione e la ristrutturazione di chioschi per la vendita diretta o il consumo o la somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell'azienda; c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi nei fabbricati di cui alle lettere a) e b); d) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori; e) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per gli interventi di cui alle precedenti lettere; f) l'allestimento di piccoli impianti per attivita' ricreative, sportive e culturali.