Art. 17. Esercizio di attribuzioni da parte delle province e delle comunita' montane e collinare 1. Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunita' montane e collinare esercitano le attribuzioni inerenti alla concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 15. 2. I piani di riparto dei fondi vengono annualmente approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura d'intesa con l'assessore regionale al commercio e al turismo.