Art. 17.
          Esercizio di attribuzioni da parte delle province
                e delle comunita' montane e collinare
 
   1.  Le  province  e,  nei  territori  di rispettiva competenza, le
comunita' montane e collinare  esercitano  le  attribuzioni  inerenti
alla concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 15.
   2.  I  piani  di  riparto  dei fondi vengono annualmente approvati
dalla  giunta  regionale,  su   proposta   dell'Assessore   regionale
all'agricoltura  d'intesa con l'assessore regionale al commercio e al
turismo.