Art. 21. Norma transitoria 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici in base agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33 e successive modifiche eed integrazioni, si considerano iscritti nell'elenco previsto dagli articoli 7 e 8 della presente legge: per tali soggetti si prescinde dall'accertamento della insussistenza delle condizioni stabilite dal comma 4 del precitato art. 7. 2. La commissione provinciale prevista dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene integrata con i componenti di cui al comma 3 dell'art. 7 della presente legge.