Art. 21.
                          Norma transitoria
 
   1.  I  soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultano iscritti nell'elenco degli  operatori  agrituristici
in  base agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1983, n.
33 e successive modifiche eed integrazioni, si  considerano  iscritti
nell'elenco  previsto  dagli articoli 7 e 8 della presente legge: per
tali soggetti  si  prescinde  dall'accertamento  della  insussistenza
delle condizioni stabilite dal comma 4 del precitato art. 7.
   2.  La  commissione  provinciale  prevista dalla legge regionale 4
aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in  carica
alla  data di entrata in vigore della presente legge, viene integrata
con i componenti di cui al comma 3 dell'art. 7 della presente  legge.