Art. 23. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dall'art. 13 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, e' istituito - alla rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7420 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione "Contributi alle organizzazioni agrituristiche per lo svolgimento di attivita' di studio, ricerca, formazione professionale e propaganda - fondi statali" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1988.