Art. 23.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 13 e' autorizzata la spesa
di lire 100 milioni per l'anno 1988.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, e'
istituito  - alla rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese correnti -
Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7420  (2.1.163.2.10.10)  con
la  denominazione  "Contributi alle organizzazioni agrituristiche per
lo  svolgimento  di  attivita'   di   studio,   ricerca,   formazione
professionale e propaganda - fondi statali" e con lo stanziamento, in
termini sia di competenza che di  cassa,  di  lire  100  milioni  per
l'anno 1988.