Art. 5.
                       Norme igienico-sanitaria
 
   1.  I  requisiti  sanitari  degli  edifici  e  degli  spazi aperti
destinati all'uso agrituristico  vengono  stabiliti  dai  regolamenti
comunali secondo la normativa vigente.
   2.  Gli  spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori devono
disporre di servizi igienici secondo  le  disposizioni  previste  dai
regolamenti comunali di igiene e sanita'.
   3.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione  di  alimenti   e   bevande   sono   soggetti   alle
disposizioni  di  cui  alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modifiche ed integrazioni.