Art. 5. Norme igienico-sanitaria 1. I requisiti sanitari degli edifici e degli spazi aperti destinati all'uso agrituristico vengono stabiliti dai regolamenti comunali secondo la normativa vigente. 2. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori devono disporre di servizi igienici secondo le disposizioni previste dai regolamenti comunali di igiene e sanita'. 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.