Art. 10. (art. 10 L.P. 29.6.1987, n. 12) Accesso alla funzione direttiva 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di direttore di scuola professionale il servizio effettivo previsto dalla vigente normativa per l'accesso alle funzioni dirigenziali e' esclusivamente quello prestato presso la formazione professionale. 2. Qualora esigenze di servizio lo richiedano, ai direttori delle scuole professionali puo' essere affidato l'incarico di altra scuola professionale o di altro ufficio della Provincia, con eventuale trasferimento ad altro ruolo, sempreche' posseggano i relativi requisiti richiesti, e sentito il parere del consiglio di amministrazione del personale della formazione professionale quando si tratta di trasferimento ad altra scuola professionale. Nel caso di trasferimento ad altro ruolo va sentito inoltre e distintamente il parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale.