Art. 10.
                   (art. 10 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                   Accesso alla funzione direttiva
 
   1. Ai fini del conferimento degli incarichi di direttore di scuola
professionale il servizio effettivo previsto dalla vigente  normativa
per  l'accesso  alle  funzioni  dirigenziali e' esclusivamente quello
prestato presso la formazione professionale.
   2.  Qualora esigenze di servizio lo richiedano, ai direttori delle
scuole professionali puo' essere affidato l'incarico di altra  scuola
professionale  o  di  altro  ufficio  della  Provincia, con eventuale
trasferimento  ad  altro  ruolo,  sempreche'  posseggano  i  relativi
requisiti   richiesti,   e   sentito   il  parere  del  consiglio  di
amministrazione del personale della formazione  professionale  quando
si tratta di trasferimento ad altra scuola professionale. Nel caso di
trasferimento ad altro ruolo va sentito inoltre  e  distintamente  il
parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale.