Art. 11. (art. 11 L.P. 29.6.1987, n. 12) Classificazione delle scuole 1. Alle scuole professionali per apprendisti con almeno 450 alunni o a scuole o corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della durata di uno o piu' anni scolastici con almeno 150 alunni, sono preposti direttori di scuola professionale. Qualora si tratti di scuole professionali per apprendisti e corsi con insegnamento a tempo pieno il rapporto numerico e' di 3:1. 2. Se ad una scuola professionale o ad un centro di formazione professionale e' annesso un convitto gestito dalla Provincia con almeno 50 alunni, agli stessi e' preposto un direttore di scuola professionale. 3. Alle scuole professionali per apprendisti con meno di 450 alunni rispettivamente a scuole o corsi con insegnamento a tempo pieno con meno di 150 alunni oppure alle scuole o centri professionali cui e' annesso un convitto gestito dalla Provincia con un numero inferiore a 50 alunni, sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacita' organizzative e competenze didattiche, scelti tra il personale della formazione professionale. 4. Ai direttori di scuola professionale di cui al comma 1, qualora abbiano a dirigere oltre alla scuola o centro professionale anche un convitto gestito dalla Provincia con almeno 100 alunni, spetta, soltanto per il periodo delle lezioni, in aggiunta all'indennita' di cui all'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981. n. 11, un compenso mensile fino a 30 ore straordinarie, da fissarsi annualmente dal comitato degli Assessori. 5. Lo stesso compenso compete agli insegnanti incaricati della direzione di cui al terzo comma del presente articolo.