Art. 11.
                   (art. 11 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                     Classificazione delle scuole
 
   1. Alle scuole professionali per apprendisti con almeno 450 alunni
o a scuole o corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della
durata  di  uno  o  piu'  anni scolastici con almeno 150 alunni, sono
preposti direttori di scuola  professionale.  Qualora  si  tratti  di
scuole professionali per apprendisti e corsi con insegnamento a tempo
pieno il rapporto numerico e' di 3:1.
   2.  Se  ad  una  scuola professionale o ad un centro di formazione
professionale e' annesso un  convitto  gestito  dalla  Provincia  con
almeno  50  alunni,  agli  stessi  e' preposto un direttore di scuola
professionale.
   3.  Alle  scuole  professionali  per  apprendisti  con meno di 450
alunni rispettivamente a scuole o  corsi  con  insegnamento  a  tempo
pieno   con   meno   di  150  alunni  oppure  alle  scuole  o  centri
professionali cui e' annesso un convitto gestito dalla Provincia  con
un  numero inferiore a 50 alunni, sono preposti insegnanti incaricati
della direzione in possesso delle necessarie capacita'  organizzative
e  competenze  didattiche,  scelti  tra il personale della formazione
professionale.
   4. Ai direttori di scuola professionale di cui al comma 1, qualora
abbiano a dirigere oltre alla scuola o centro professionale anche  un
convitto  gestito  dalla  Provincia  con  almeno  100 alunni, spetta,
soltanto per il periodo delle lezioni, in aggiunta all'indennita'  di
cui all'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981. n. 11, un
compenso mensile fino a 30 ore straordinarie, da fissarsi annualmente
dal comitato degli Assessori.
   5.  Lo  stesso  compenso  compete agli insegnanti incaricati della
direzione di cui al terzo comma del presente articolo.