Art. 12 (art. 12 L.P. 29.6.1987. n. 12) Attribuzioni della funzione direttiva 1. Oltre alle funzioni attribuite loro dall'articolo 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori di scuola professionale e gli insegnanti incaricati della direzione sovraintendono al buon andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto rispettivamente del convitto con l'ausilio degli organi collegiali previsti dalla vigente normativa. 2. Essi convocano e presiedono il collegio degli insegnanti, il consiglio di presidenza ed i consigli di classe; promuovono il coordinato svolgimento dei programmi didattici ed a tal fine riuniscono periodicamente i consigli di classe; curano i rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti, affinche' siano efficienti e continui e prendono tutte le iniziative che valgano a diffondere l'estimazione dell'insegnamento professionale; mantengono i rapporti con le autorita' locali e vigilano sul tempestivo adempimento da parte delle amministrazioni locali dei loro obblighi verso la scuola; vigilano sull'adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente; assicurano, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta delle officine e dei laboratori-scuola; esercitano tutte le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti; adempiono alle funzioni didattiche inerenti alla loro carica secondo le direttive dell'ispettorato provinciale. 3. Qualora presso una scuola professionale si svolgano corsi propedeutici e speciali per portatori di handicaps il direttore ha inoltre il compito di: a) organizzare l'attivita' nei corsi secondo criteri pedagogico-sociali e tecnici; b) collaborare con le istituzioni preposte alla ricerca di un posto di lavoro adatto: c) curare e coordinare la collaborazione con le unita' sanitarie locali. 4. I direttori delle scuole e dei centri professionali si avvalgono, per compiti di coordinamento, dell'aiuto di un insegnante per portatori di handicaps, qualora nella scuola da loro diretta vengano svolti corsi propedeutici e speciali per portatori di handicaps, nonche' dell'aiuto di insegnanti qualora alla scuola siano annesse sedi distaccate. 5. Agli insegnanti di cui al comma 4, al fine di poter espletare i compiti di coordinamento, l'orario di insegnamento puo' essere ridotto dall'assessore competente fino al minimo di 6 ore settimanali.