Art. 12
                   (art. 12 L.P. 29.6.1987. n. 12)
                Attribuzioni della funzione direttiva
 
   1.  Oltre  alle  funzioni  attribuite  loro dall'articolo 31 della
legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, i direttori di scuola professionale e gli insegnanti
incaricati  della  direzione   sovraintendono   al   buon   andamento
didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto
rispettivamente del convitto con l'ausilio  degli  organi  collegiali
previsti dalla vigente normativa.
   2.  Essi  convocano  e presiedono il collegio degli insegnanti, il
consiglio di presidenza ed i consigli di classe;
   promuovono  il coordinato svolgimento dei programmi didattici ed a
tal fine riuniscono periodicamente i consigli di classe;
   curano  i  rapporti  con  i  datori  di lavoro e le famiglie degli
alunni od  apprendisti,  affinche'  siano  efficienti  e  continui  e
prendono  tutte  le iniziative che valgano a diffondere l'estimazione
dell'insegnamento professionale;
   mantengono  i  rapporti  con  le  autorita'  locali e vigilano sul
tempestivo adempimento da parte delle amministrazioni locali dei loro
obblighi verso la scuola;
   vigilano  sull'adempimento  dei  rispettivi  doveri  da  parte del
personale dipendente;
   assicurano,  con  la  collaborazione  del personale dipendente, la
tenuta delle officine e dei laboratori-scuola;
   esercitano  tutte le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti;
   adempiono  alle  funzioni  didattiche  inerenti  alla  loro carica
secondo le direttive dell'ispettorato provinciale.
   3.  Qualora  presso  una  scuola  professionale  si svolgano corsi
propedeutici e speciali per portatori di handicaps  il  direttore  ha
inoltre il compito di:
     a)   organizzare   l'attivita'   nei   corsi   secondo   criteri
pedagogico-sociali e tecnici;
     b)  collaborare  con  le istituzioni preposte alla ricerca di un
posto di lavoro adatto:
     c) curare e coordinare la collaborazione con le unita' sanitarie
locali.
   4.  I  direttori  delle  scuole  e  dei  centri  professionali  si
avvalgono, per compiti di coordinamento, dell'aiuto di un  insegnante
per  portatori  di  handicaps,  qualora  nella scuola da loro diretta
vengano  svolti  corsi  propedeutici  e  speciali  per  portatori  di
handicaps, nonche' dell'aiuto di insegnanti qualora alla scuola siano
annesse sedi distaccate.
   5. Agli insegnanti di cui al comma 4, al fine di poter espletare i
compiti  di  coordinamento,  l'orario  di  insegnamento  puo'  essere
ridotto   dall'assessore   competente   fino   al  minimo  di  6  ore
settimanali.