Art. 13. (art. 13 L.P. 29.6.1987, n. 12) Competenze ed obblighi di insegnamento del personale direttivo 1. Il personale direttivo ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di formazione professionale con il carico orario di servizio di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni. 2. I direttori di scuola professionale sono dispensati dall'obbligo di insegnamento. 3. Gli insegnanti incaricati della direzione hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ore settimanali in relazione all'entita' del lavoro di direzione. Il numero delle ore settimanali entro tale limite e' stabilito dall'assessore competente di anno in anno all'atto del conferimento dell'incarico. Cio' vale anche per il personale di cui al quarto comma dell'articolo precedente. 4. Per gli insegnanti incaricati della direzione, un'ora di insegnamento teorico equivale a 19 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio amministrativo. Sezione 2 Personale insegnante