Art. 13.
                   (art. 13 L.P. 29.6.1987, n. 12)
              Competenze ed obblighi di insegnamento del
                         personale direttivo
 
   1.  Il personale direttivo ha l'obbligo di prestare servizio nelle
scuole professionali e nei corsi di formazione professionale  con  il
carico  orario  di  servizio  di  cui  all'articolo  44  della  legge
provinciale  3  luglio  1959,  n.  6,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni.
   2.   I   direttori   di   scuola   professionale  sono  dispensati
dall'obbligo di insegnamento.
   3.  Gli  insegnanti  incaricati della direzione hanno l'obbligo di
insegnamento da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ore settimanali in
relazione  all'entita'  del  lavoro di direzione. Il numero delle ore
settimanali entro tale limite e' stabilito dall'assessore  competente
di  anno  in  anno all'atto del conferimento dell'incarico. Cio' vale
anche  per  il  personale  di  cui  al  quarto  comma   dell'articolo
precedente.
   4.  Per  gli  insegnanti  incaricati  della  direzione,  un'ora di
insegnamento teorico equivale a  19  ore  e  un'ora  di  insegnamento
pratico a 1,46 ore di servizio amministrativo.
 
                              Sezione 2
                         Personale insegnante