Art. 19. (art. 20 L.P. 29.6.1987, n. 12) Orario di servizio degli educatori 1. Il carico orario settimanale degli educatori in convitto e' quello previsto per il personale amministrativo provinciale. 2. La presenza dell'educatore durante le ore notturne dalle ore 22 alle 6 viene valutata come servizio normale per meta' se prestato nei convitti per apprendisti e corsisti, e per due terzi se prestato in convitti per portatori di handicaps. 3. I turni di servizio vengono stabiliti con disposizione del direttore.