Art. 19.
                   (art. 20 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                  Orario di servizio degli educatori
 
   1.  Il  carico  orario  settimanale degli educatori in convitto e'
quello previsto per il personale amministrativo provinciale.
   2. La presenza dell'educatore durante le ore notturne dalle ore 22
alle 6 viene valutata come servizio normale per meta' se prestato nei
convitti  per  apprendisti e corsisti, e per due terzi se prestato in
convitti per portatori di handicaps.
   3.  I  turni  di  servizio  vengono stabiliti con disposizione del
direttore.