Art. 20. (art. 21 L.P. 29.6.1987, n. 12) Appartenenza al gruppo linguistico 1. Gli educatori devono appartenere allo stesso gruppo linguistico dei convittori. 2. Ai ruoli del personale rivestente la qualifica di educatore in convitto del gruppo linguistico tedesco ed italiano possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico ladino in base alle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente testo unico.