Art. 20.
                   (art. 21 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                  Appartenenza al gruppo linguistico
 
   1. Gli educatori devono appartenere allo stesso gruppo linguistico
dei convittori.
   2.  Ai ruoli del personale rivestente la qualifica di educatore in
convitto del gruppo linguistico tedesco ed italiano possono  accedere
anche  gli  appartenenti  al  gruppo  linguistico ladino in base alle
disposizioni di cui al terzo comma dell'art.  7  del  presente  testo
unico.