Art. 21. (art. 17 L.P. 29.6.1987, n. 12) Degli assistenti tecnici 1. Gli assistenti tecnici provvedono, in collaborazione con gli insegnanti, all'approntamento, alla conduzione, all'ordinaria manutenzione e riparazione delle macchine, degli apparecchi e delle attrezzature tecniche e didattiche di dotazione dei laboratori, delle officine, delle cucine e dei reparti di economia domestica e in tutti gli altri reparti di lavorazione ed esercitazione, nonche' al riordino del materiale delle esercitazioni. 2. Nelle scuole e nei centri dotati di magazzino provvedono, con responsabilita' diretta, alla verifica ed alla conservazione del materiale e/o delle merci, delle derrate alimentari nonche' alla custodia del materiale di giacenza; fanno proposte per gli acquisti, prendono in consegna il materiale, provvedono alla registrazione delle entrate e delle uscite di magazzino ed alla determinazione delle giacenze. Capo 3 Disposizioni comuni del presente titolo