Art. 21.
                   (art. 17 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                       Degli assistenti tecnici
 
   1.  Gli  assistenti  tecnici provvedono, in collaborazione con gli
insegnanti,   all'approntamento,   alla   conduzione,   all'ordinaria
manutenzione  e  riparazione delle macchine, degli apparecchi e delle
attrezzature tecniche e didattiche di dotazione dei laboratori, delle
officine, delle cucine e dei reparti di economia domestica e in tutti
gli  altri  reparti  di  lavorazione  ed  esercitazione,  nonche'  al
riordino del materiale delle esercitazioni.
   2.  Nelle  scuole e nei centri dotati di magazzino provvedono, con
responsabilita' diretta, alla  verifica  ed  alla  conservazione  del
materiale  e/o  delle  merci,  delle  derrate alimentari nonche' alla
custodia del materiale di giacenza; fanno proposte per gli  acquisti,
prendono  in  consegna  il  materiale,  provvedono alla registrazione
delle entrate e delle uscite  di  magazzino  ed  alla  determinazione
delle giacenze.
 
                                Capo 3
               Disposizioni comuni del presente titolo