Art. 22. (art. 22 L.P. 29.6.1987. n. 12) Nomina e periodi di prova 1. Salvo quanto previsto per il restante personale provinciale la nomina del personale addetto alla formazione professionale vincitore del concorso decorre di regola dall'inizio dell'anno scolastico ed acquista carattere di stabilita' dopo un periodo di prova che ha la durata di un anno. A tal fine il servizio effettivamente prestato non puo' essere inferiore a 7 mesi.