Art. 22.
                   (art. 22 L.P. 29.6.1987. n. 12)
                      Nomina e periodi di prova
 
   1.  Salvo quanto previsto per il restante personale provinciale la
nomina del personale addetto alla formazione professionale  vincitore
del  concorso  decorre  di regola dall'inizio dell'anno scolastico ed
acquista carattere di stabilita' dopo un periodo di prova che  ha  la
durata di un anno. A tal fine il servizio effettivamente prestato non
puo' essere inferiore a 7 mesi.