Art. 23.
                   (art. 23 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                         Ore in soprannumero
 
   1.  Al personale insegnante che presti ore di insegnamento oltre i
limiti massimi stabiliti dalla  legge,  le  ore  di  insegnamento  in
soprannumero  sono  retribuite come ore normali, calcolate sulla base
del carico orario minimo previsto dall'art.  14  del  presente  testo
unico.
   2.  Le  ore  di  insegnamento  serali,  qualora superino il limite
minimo previsto dalla legge, sono retribuite come ore normali.
   3.  Per  ore  di  insegnamento  serali  si  considerano quelle che
avranno inizio non prima delle ore 19.
   4.  Le  ore  di  insegnamento in soprannumero non possono comunque
superare il limite massimo di 10  ore  settimanali;  tali  limite  e'
elevato  a 15 ore per gli insegnanti tecnici del settore alberghiero.
Entro  i  limiti  suddetti  il  personale  insegnante   puo'   essere
autorizzato   anche   ad  insegnare  presso  corsi  rientranti  nelle
finalita'  delle  leggi   provinciali   riguardanti   la   formazione
professionale organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni
o da privati o che sono  affidati  in  gestione  dall'amministrazione
provinciale.
   5. L'autorizzazione e' data dall'assessore competente.
   6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
all'addestramento professionale agricolo.
   7.  Le  ore in soprannumero prestate dal personale educativo entro
il limite massimo di 10  ore  settimanali  vengono  retribuite  nella
misura   stabilita   per   il   lavoro  straordinario  del  personale
amministrativo della Provincia.
   8.  In  caso  di effettive esigenze di servizio il personale della
formazione  professionale  e'  tenuto  alla  prestazione  di  4   ore
settimanali in soprannumero.
   9.  Le  ore  di  insegnamento  prestate dal personale addetto alla
formazione professionale presso i corsi per la preparazione all'esame
di maestro artigiano e/o presso i corsi di formazione, abilitazione e
aggiornamento per il personale della formazione e in corsi brevi  per
la  formazione  professionale  sono  retribuite  come  ore normali di
insegnamento calcolate in base al trattamento economico  del  livello
di appartenenza aumentato del 30%.
   10.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli istituti di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25.