Art. 23. (art. 23 L.P. 29.6.1987, n. 12) Ore in soprannumero 1. Al personale insegnante che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'art. 14 del presente testo unico. 2. Le ore di insegnamento serali, qualora superino il limite minimo previsto dalla legge, sono retribuite come ore normali. 3. Per ore di insegnamento serali si considerano quelle che avranno inizio non prima delle ore 19. 4. Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di 10 ore settimanali; tali limite e' elevato a 15 ore per gli insegnanti tecnici del settore alberghiero. Entro i limiti suddetti il personale insegnante puo' essere autorizzato anche ad insegnare presso corsi rientranti nelle finalita' delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati o che sono affidati in gestione dall'amministrazione provinciale. 5. L'autorizzazione e' data dall'assessore competente. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo. 7. Le ore in soprannumero prestate dal personale educativo entro il limite massimo di 10 ore settimanali vengono retribuite nella misura stabilita per il lavoro straordinario del personale amministrativo della Provincia. 8. In caso di effettive esigenze di servizio il personale della formazione professionale e' tenuto alla prestazione di 4 ore settimanali in soprannumero. 9. Le ore di insegnamento prestate dal personale addetto alla formazione professionale presso i corsi per la preparazione all'esame di maestro artigiano e/o presso i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento per il personale della formazione e in corsi brevi per la formazione professionale sono retribuite come ore normali di insegnamento calcolate in base al trattamento economico del livello di appartenenza aumentato del 30%. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25.