Art. 24. (art. 18 L.P. 5.9.1964, n. 15) (art. 29 L.P. 5.1.1978, n. 3) Trasferimenti 1. Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo puo' essere trasferito per motivi di servizio o su domanda. 2. Il trasferimento e' disposto dall'assessore competente d'intesa coll'ispettore provinciale. 3. Avverso il trasferimento per motivi di servizio e' ammesso ricorso alla giunta provinciale, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. 4. Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo da trasferire per soppressione o trasformazione della scuola o per soppressione di cattedra ha diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede fra i posti disponibili.