Art. 24.
                    (art. 18 L.P. 5.9.1964, n. 15)
                    (art. 29 L.P. 5.1.1978, n. 3)
                            Trasferimenti
 
   1.  Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo
puo' essere trasferito per motivi di servizio o su domanda.
   2. Il trasferimento e' disposto dall'assessore competente d'intesa
coll'ispettore provinciale.
   3.  Avverso  il  trasferimento  per  motivi di servizio e' ammesso
ricorso alla giunta  provinciale,  entro  30  giorni  dalla  relativa
comunicazione.
   4.  Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo
da trasferire per soppressione o trasformazione della  scuola  o  per
soppressione  di  cattedra  ha diritto alla precedenza assoluta nella
scelta della sede fra i posti disponibili.