Art. 25.
                   (art. 24 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                   Distacco di personale insegnante
 
   1. Il personale insegnante, su domanda, puo' essere distaccato con
ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio di  educatore
in convitto.
   Per esigenze di servizio o per completamento di orario puo' essere
altresi'  distaccato  all'insegnamento  nei  corsi   propedeutici   e
speciali.
   2.  Il  personale  insegnante  addetto  ai  corsi  propedeutici  e
speciali  puo'  essere  distaccato   con   ordinanza   dell'assessore
competente  a  prestare  servizio  negli  altri  corsi  di formazione
professionale.