Art. 25. (art. 24 L.P. 29.6.1987, n. 12) Distacco di personale insegnante 1. Il personale insegnante, su domanda, puo' essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio di educatore in convitto. Per esigenze di servizio o per completamento di orario puo' essere altresi' distaccato all'insegnamento nei corsi propedeutici e speciali. 2. Il personale insegnante addetto ai corsi propedeutici e speciali puo' essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio negli altri corsi di formazione professionale.