Art. 26.
                   (art. 19 L.P. 16.8.1972. n. 17)
                    (art. 34 L.P. 5.1.1978, n. 3)
                         Personale distaccato
 
   1.  Il  personale  assegnato  agli  uffici  di ciascun ispettorato
attende,  secondo  le  istruzioni  dell'ispettore   alla   formazione
professionale, al disbrigo dei seguenti compiti:
    1) affari generali e segreteria;
    2) affari del personale;
    3) economato, istituzione e controllo periodico degli inventari;
    4)  formazione professionale nei vari settori come previsto dalle
leggi e dai regolamenti;
    5) orientamento professionale dei lavoratori.
   2.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  sopra  puo' essere
distaccato dall'assessore  competente,  su  proposta  dell'ispettore,
personale  insegnante ed educativo, purche' in possesso dei requisiti
di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio
1959, n. 6.
   3.  Per  i  compiti  di cui ai punti 4 e 5 del primo comma possono
essere distaccati fino ad un massimo di due  insegnanti  per  ciascun
ispettorato,  anche  prescindendo  dai  requisiti  di  cui  al  comma
precedente.
   4.  Il  personale  distaccato di cui al secondo comma del presente
articolo segue l'orario di servizio dei dipendenti  della  provincia,
di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio
1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
   5. Il personale distaccato ai sensi del presente articolo non puo'
comunque superare il numero massimo di 5 unita' per l'ispettorato per
la  formazione  professionale  in  lingua  tedesca  e di 4 unita' per
l'ispettorato per la formazione professionale in lingua italiana.
   6. E' vietata ogni altra forma di distacco di personale insegnante
o educativo.