Art. 26. (art. 19 L.P. 16.8.1972. n. 17) (art. 34 L.P. 5.1.1978, n. 3) Personale distaccato 1. Il personale assegnato agli uffici di ciascun ispettorato attende, secondo le istruzioni dell'ispettore alla formazione professionale, al disbrigo dei seguenti compiti: 1) affari generali e segreteria; 2) affari del personale; 3) economato, istituzione e controllo periodico degli inventari; 4) formazione professionale nei vari settori come previsto dalle leggi e dai regolamenti; 5) orientamento professionale dei lavoratori. 2. Per l'espletamento dei compiti di cui sopra puo' essere distaccato dall'assessore competente, su proposta dell'ispettore, personale insegnante ed educativo, purche' in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6. 3. Per i compiti di cui ai punti 4 e 5 del primo comma possono essere distaccati fino ad un massimo di due insegnanti per ciascun ispettorato, anche prescindendo dai requisiti di cui al comma precedente. 4. Il personale distaccato di cui al secondo comma del presente articolo segue l'orario di servizio dei dipendenti della provincia, di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il personale distaccato ai sensi del presente articolo non puo' comunque superare il numero massimo di 5 unita' per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua tedesca e di 4 unita' per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua italiana. 6. E' vietata ogni altra forma di distacco di personale insegnante o educativo.