Art. 28. (art. 26 L.P. 29.6.1987, n. 12) Congedo ordinario 1. Il personale della formazione professionale deve fruire del congedo ordinario e delle giornate di riposo nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica ed educativa. 2. Il congedo ordinario non potuto fruire nel periodo previsto dal primo comma puo' essere fruito, previa domanda dell'interessato, entro la fine dell'anno scolastico successivo ma comunque in periodi non coincidenti con l'attivita' didattica ed educativa. 3. Nel periodo immediatamente precedente la data delle dimissioni dal servizio il congedo ordinario maturato puo' essere goduto in deroga a quanto stabilito dal primo comma. 4. Durante il congedo ordinario di cui al terzo comma e' ammessa la sostituzione del dipendente dimissionario. 5. Al personale non incaricato per tutto l'anno scolastico per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio, viene corrisposta la normale retribuzione.