Art. 28.
                   (art. 26 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                          Congedo ordinario
 
   1.  Il  personale  della  formazione professionale deve fruire del
congedo  ordinario  e  delle  giornate  di  riposo  nei  periodi   di
sospensione dell'attivita' didattica ed educativa.
   2. Il congedo ordinario non potuto fruire nel periodo previsto dal
primo comma puo'  essere  fruito,  previa  domanda  dell'interessato,
entro  la fine dell'anno scolastico successivo ma comunque in periodi
non coincidenti con l'attivita' didattica ed educativa.
   3.  Nel periodo immediatamente precedente la data delle dimissioni
dal servizio il congedo ordinario  maturato  puo'  essere  goduto  in
deroga a quanto stabilito dal primo comma.
   4.  Durante  il congedo ordinario di cui al terzo comma e' ammessa
la sostituzione del dipendente dimissionario.
   5.  Al  personale non incaricato per tutto l'anno scolastico per i
giorni di congedo ordinario maturati e non potuti  fruire  nel  corso
del servizio, viene corrisposta la normale retribuzione.