Art. 3. (art. 4 L.P. 29.6.1981, n. 12) Requisiti particolari per la nomina 1. Salvo quanto disposto dal secondo comma per la nomina ai posti di ruolo valgono i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale provinciale. 2. Ai fini dell'elevazione dei limiti massimi di eta' per la nomina ai posti di ruolo il servizio di insegnamento ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla meta' dell'orario pieno, viene riconosciuto in proporzione.