Art. 3.
                    (art. 4 L.P. 29.6.1981, n. 12)
                 Requisiti particolari per la nomina
 
   1.  Salvo quanto disposto dal secondo comma per la nomina ai posti
di ruolo valgono i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti  per
il personale provinciale.
   2.  Ai  fini  dell'elevazione  dei  limiti  massimi di eta' per la
nomina ai posti di  ruolo  il  servizio  di  insegnamento  ad  orario
ridotto,  ma  comunque  non  inferiore  alla meta' dell'orario pieno,
viene riconosciuto in proporzione.