Art. 34.
                   (art. 31 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                          Vitto ed alloggio
 
   1.  Il personale della formazione professionale, puo' usufruire di
vitto ed alloggio nei convitti della formazione professionale gestiti
dalla  Provincia,  compatibilmente  all'attivita'  didattica e quella
educativa nei convitti. Le spese a carico del personale sono  fissate
dalla giunta provnciale.
   2.  Per  il personale dei centri di formazione professionale e dei
convitti che presta servizio nel centro e/o  di  mensa  o  assistenza
agli  allievi  durante la stessa, le spese di cui al comma precedente
sono ridotte della meta'.
   3.  Gli  allievi  di  una scuola per la formazione di educatori in
convitto ed i frequentanti di corsi per istitutori per  portatori  di
handicaps  possono  assolvere  un  periodo  di  tirocinio  pratico in
convitti  della  formazione  professionale  con  vitto  ed   alloggio
gratuito.  I tirocinanti vengono assicurati contro infortuni, nonche'
per danni derivanti dalla responsabilita' civile.
   4.  Ai  tirocinanti di cui sopra non compete retribuzione alcuna e
non   puo'   essere   instaurato   un   rapporto   di   lavoro    con
l'amministrazione provinciale durante il periodo di tirocinio.
   5.  I  relatori  per  le  attivita' di aggiornamento del personale
della formazione professionale e le consulenze possono ottenere vitto
ed  alloggio  gratuiti  nei  convitti  della formazione professionale
qualora non pretendano l'indennita di missione ed il  rimborso  delle
spese per vitto ed alloggio.