Art. 34. (art. 31 L.P. 29.6.1987, n. 12) Vitto ed alloggio 1. Il personale della formazione professionale, puo' usufruire di vitto ed alloggio nei convitti della formazione professionale gestiti dalla Provincia, compatibilmente all'attivita' didattica e quella educativa nei convitti. Le spese a carico del personale sono fissate dalla giunta provnciale. 2. Per il personale dei centri di formazione professionale e dei convitti che presta servizio nel centro e/o di mensa o assistenza agli allievi durante la stessa, le spese di cui al comma precedente sono ridotte della meta'. 3. Gli allievi di una scuola per la formazione di educatori in convitto ed i frequentanti di corsi per istitutori per portatori di handicaps possono assolvere un periodo di tirocinio pratico in convitti della formazione professionale con vitto ed alloggio gratuito. I tirocinanti vengono assicurati contro infortuni, nonche' per danni derivanti dalla responsabilita' civile. 4. Ai tirocinanti di cui sopra non compete retribuzione alcuna e non puo' essere instaurato un rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale durante il periodo di tirocinio. 5. I relatori per le attivita' di aggiornamento del personale della formazione professionale e le consulenze possono ottenere vitto ed alloggio gratuiti nei convitti della formazione professionale qualora non pretendano l'indennita di missione ed il rimborso delle spese per vitto ed alloggio.