Art. 36. (art. 32 L.P. 29.6.1987, n. 12) Formazione del personale 1. I corsi di formazione, inclusi quelli di abilitazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per il personale addetto alla formazione professionale, sono istituiti direttamente dall'amministrazione o possono essere affidati ad enti o istituti pubblici o privati. 2. Ai corsi di cui sopra possono essere ammesse anche persone che aspirano ad un impiego presso la formazione professionale. Detti corsi sono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che stabilisce le modalita' ed i criteri di organizzazione degli stessi. La giunta provinciale puo' altresi' organizzare convegni, seminari o corsi di interesse generale pertinenti alle attivita' svolte dalla formazione professionale. Capo 4 Cessazione del rapporto di servizio