Art. 36.
                   (art. 32 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                       Formazione del personale
 
   1.   I  corsi  di  formazione,  inclusi  quelli  di  abilitazione,
aggiornamento, perfezionamento e specializzazione  per  il  personale
addetto  alla  formazione  professionale, sono istituiti direttamente
dall'amministrazione o possono essere affidati  ad  enti  o  istituti
pubblici o privati.
   2.  Ai corsi di cui sopra possono essere ammesse anche persone che
aspirano ad un impiego  presso  la  formazione  professionale.  Detti
corsi  sono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che
stabilisce le modalita' ed i criteri di organizzazione degli  stessi.
La  giunta provinciale puo' altresi' organizzare convegni, seminari o
corsi di interesse generale pertinenti alle  attivita'  svolte  dalla
formazione professionale.
 
                                Capo 4
                 Cessazione del rapporto di servizio