Art. 37. (art. 12 L.P. 24.11.1973, n. 76) Dimissioni volontarie 1. Il dipendente puo' in qualunque momento dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. 2. L'accettazione delle dimissioni puo' essere per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi e puo' altresi' essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare. Capo 5 Consigli di amministrazione