Art. 37.
                   (art. 12 L.P. 24.11.1973, n. 76)
                        Dimissioni volontarie
 
   1.   Il  dipendente  puo'  in  qualunque  momento  dimettersi  dal
servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto  almeno
trenta  giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare
il servizio.
   2.  L'accettazione  delle  dimissioni  puo'  essere  per motivi di
servizio per un periodo massimo di due mesi e  puo'  altresi'  essere
sospesa,   qualora  a  carico  del  dimissionario  sia  in  corso  un
procedimento disciplinare.
 
                                Capo 5
                     Consigli di amministrazione