Art. 39. (art. 34 L.P. 29.6.1987, n. 12) Attribuzioni 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo consultivo della giunta provinciale in materia di personale addetto alla formazione professionale. 2. Il consiglio di amministrazione: a) esprime pareri sul coordinamento dell'attivita' delle varie scuole professionali; b) formula a proposte concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale della formazione professionale; c) delibera le note di demerito di cui all'art. 62 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nei confronti del personale addetto alla formazione professionale; d) esprime parere obbligatorio in materia di: 1) nomina dei direttori delle scuole professionali provinciali; 2) comandi; 3) collocamento in disponibilita'; 4) dichiarazione di decadenza per incompatibilita'; 5) disegni di legge e regolamenti concernenti il personale addetto alla formazione professionale; e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti; f) provvede alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 44; g) formula le proposte relative ai titoli di cui all'articolo 4; h) emette il giudizio sul periodo di prova. 3. Avverso le decisioni di cui alla lettera c) del secondo comma e' ammesso ricorso alla giunta provinciale. Parte III INCARICHI E SUPPLENZE