Art. 39.
                   (art. 34 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                             Attribuzioni
 
    1.  Il  consiglio di amministrazione e' l'organo consultivo della
giunta provinciale in materia di personale  addetto  alla  formazione
professionale.
   2. Il consiglio di amministrazione:
     a)  esprime  pareri sul coordinamento dell'attivita' delle varie
scuole professionali;
     b)    formula   a   proposte   concernenti   la   formazione   e
l'aggiornamento del personale della formazione professionale;
     c)  delibera  le note di demerito di cui all'art. 62 della legge
provinciale 21 maggio  1981,  n.  11,  nei  confronti  del  personale
addetto alla formazione professionale;
     d) esprime parere obbligatorio in materia di:
     1) nomina dei direttori delle scuole professionali provinciali;
     2) comandi;
     3) collocamento in disponibilita';
     4) dichiarazione di decadenza per incompatibilita';
     5)  disegni  di  legge  e  regolamenti  concernenti il personale
addetto alla formazione professionale;
     e)  esercita  tutte  le  altre attribuzioni ad esso demandate da
leggi o da regolamenti;
     f)   provvede   alla   formazione   delle   graduatorie  di  cui
all'articolo 44;
     g) formula le proposte relative ai titoli di cui all'articolo 4;
     h) emette il giudizio sul periodo di prova.
   3.  Avverso  le decisioni di cui alla lettera c) del secondo comma
e' ammesso ricorso alla giunta provinciale.
 
                              Parte III
                        INCARICHI E SUPPLENZE