Art. 40.
                   (art. 35 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                              Incarichi
 
   1.  L'amministrazione provinciale puo' avvalersi nel settore della
formazione professionale, comprese le istituzioni per handicappati  e
i  convitti,  di personale incaricato o supplente per quanto riguarda
la   direzione,   l'insegnamento,   l'assistenza   e    l'educazione;
l'amministrazione  si  avvale  pure  di  personale  incaricato per la
direzione tecnica d'albergo, conferenze, consulenze tecniche, prove e
dimostrazioni pratiche e teoriche.
   2.  Per  la  copertura  di  ore  di insegnamento residue presso la
formazione professionale provinciale possono essere incaricati  anche
insegnanti statali.
   3.  La  retribuzione durante la sospensione estiva delle attivita'
didattiche  viene  concessa  soltanto  agli  incaricati  che  abbiano
prestato  servizio  nell'arco dell'anno scolastico per almeno 7 mesi,
che siano in servizio alla fine del periodo  di  insegnamento  e  che
abbiano partecipato agli esami finali, ove previsti.