Art. 41. (art. 37 L.P. 5.1.1978, n. 3) Cessazione degli effetti dell'incarico 1. Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilita', licenziamento per scarso rendimento o destituzione dal servizio. L'incarico e', inoltre, revocato anche durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsti, il posto venga assegnato per concorso o debba essere conferito a personale di ruolo per necessita' di integrazione dell'orario di servizio o si proceda alla fusione di piu' incarichi incompleti per l'istituzione di incarichi a tempo pieno.