Art. 41.
                    (art. 37 L.P. 5.1.1978, n. 3)
                Cessazione degli effetti dell'incarico
 
    1.  Gli  effetti  della  nomina ad incaricato cessano nei casi di
decadenza, dimissioni, sopravvenuta  incompatibilita',  licenziamento
per  scarso  rendimento  o  destituzione dal servizio. L'incarico e',
inoltre, revocato anche durante  l'anno  scolastico  quando  venga  a
mancare  il  numero  minimo  degli  allievi  previsti, il posto venga
assegnato per concorso o debba essere conferito a personale di  ruolo
per  necessita'  di integrazione dell'orario di servizio o si proceda
alla fusione  di  piu'  incarichi  incompleti  per  l'istituzione  di
incarichi a tempo pieno.