Art. 42.
               (art. 3 L.P. 3.9.1969, n. 8; art. 9 L.P.
            16.8.1972, n. 17; art. 38 L.P. 5.1.1978, n. 3)
                          Comitato assessori
 
   1.  E'  nominato  dalla  giunta  provinciale  per  la durata della
legislatura un comitato composto da almeno  o  tre  assessori  fra  i
quali  quelli  competenti  in  materia  e  di cui uno con funzioni di
presidente. Ne fanno parte altresi', in qualita' di consulenti  senza
voto,  gli  ispettori  per  la formazione professionale, il dirigente
dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale  agricolo,
e,  pure  senza  voto,  due  dipendenti,  uno per gruppo linguistico,
designati dal personale della formazione professionale.
   2.  Funge  da  segretario senza voto un funzionario della carriera
direttiva o di concetto di uno degli ispettorati  per  la  formazione
professionale.
   3.  Il  comitato  e'  validamente  costituito  alla presenza della
maggioranza dei membri aventi diritto al voto.