Art. 42. (art. 3 L.P. 3.9.1969, n. 8; art. 9 L.P. 16.8.1972, n. 17; art. 38 L.P. 5.1.1978, n. 3) Comitato assessori 1. E' nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura un comitato composto da almeno o tre assessori fra i quali quelli competenti in materia e di cui uno con funzioni di presidente. Ne fanno parte altresi', in qualita' di consulenti senza voto, gli ispettori per la formazione professionale, il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, e, pure senza voto, due dipendenti, uno per gruppo linguistico, designati dal personale della formazione professionale. 2. Funge da segretario senza voto un funzionario della carriera direttiva o di concetto di uno degli ispettorati per la formazione professionale. 3. Il comitato e' validamente costituito alla presenza della maggioranza dei membri aventi diritto al voto.