Art. 44. (art. 4 L.P. 3.9.1969, n. 8; art. 40 L.P. 5.1.1978, n. 3; art. 10 L.P. 30.4.1979, n. 3) Graduatorie 1. Il consiglio di amministrazione del personale addetto alla formazione professionale provvede, in base ai criteri fissati dal comitato degli assessori, alla formazione delle graduatorie e ne dispone l'affissione all'albo delle scuole e dei corsi per un periodo di 10 giorni. 2. Per i posti che non sono soggetti all'approvazione del comitato degli assessori e per i posti da istituire dopo l'inizio dell'anno scolastico non vengono compilate graduatorie. 3. Avverso le graduatorie e' ammesso ricorso al comitato degli assessori da presentarsi tramite l'ispettorato competente rispettivamente l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo entro 8 giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione di cui al primo comma. 4. Le graduatorie sono approvate dal comitato degli assessori e costituiscono atto definitivo.