Art. 44.
              (art. 4 L.P. 3.9.1969, n. 8; art. 40 L.P.
            5.1.1978, n. 3; art. 10 L.P. 30.4.1979, n. 3)
                             Graduatorie
 
   1.  Il  consiglio  di  amministrazione  del personale addetto alla
formazione professionale provvede, in base  ai  criteri  fissati  dal
comitato  degli  assessori,  alla  formazione  delle graduatorie e ne
dispone l'affissione all'albo delle scuole e dei corsi per un periodo
di 10 giorni.
   2. Per i posti che non sono soggetti all'approvazione del comitato
degli assessori e per i posti da istituire  dopo  l'inizio  dell'anno
scolastico non vengono compilate graduatorie.
   3.  Avverso  le  graduatorie  e' ammesso ricorso al comitato degli
assessori   da   presentarsi   tramite    l'ispettorato    competente
rispettivamente    l'ufficio    provinciale    per    l'addestramento
professionale agricolo entro 8 giorni  dalla  data  di  scadenza  del
periodo di affissione di cui al primo comma.
   4.  Le  graduatorie  sono approvate dal comitato degli assessori e
costituiscono atto definitivo.