Art. 47. (art. 5 L.P. 3.9.1969, n. 8) Incarichi di esperti 1. Per l'insegnamento di materie tecniche richiedenti particolare perizia in corsi di specializzazione e di riqualificazione dell'addestramento professionale, nonche' in corsi di aggiornamento del personale insegnante possono essere conferiti con le modalita' di cui all'art. 46 incarichi per periodi determinati di tempo che non eccedano la durata dell'anno scolastico. Il provvedimento dovra' fare riferimento alla competenza dell'esperto, stabilire la durata dell'incarico e fissare la retribuzione tenendo conto della qualita' e della quantita' della prestazione. Capo 3 Disposizioni comuni del presente titolo