Art. 47.
                     (art. 5 L.P. 3.9.1969, n. 8)
                         Incarichi di esperti
 
   1.  Per l'insegnamento di materie tecniche richiedenti particolare
perizia  in  corsi  di   specializzazione   e   di   riqualificazione
dell'addestramento  professionale,  nonche' in corsi di aggiornamento
del personale insegnante possono essere conferiti con le modalita' di
cui  all'art.  46  incarichi per periodi determinati di tempo che non
eccedano la durata dell'anno scolastico. Il provvedimento dovra' fare
riferimento   alla   competenza  dell'esperto,  stabilire  la  durata
dell'incarico e fissare la retribuzione tenendo conto della  qualita'
e della quantita' della prestazione.
 
                                Capo 3
               Disposizioni comuni del presente titolo