Art. 50. (art. 6 L.P. 3.9.1969. n. 8; art. 48 L.P. 5.1.1978, n. 3) Corsi presso aziende 1. Per lo svolgimento di corsi per la formazione professionale, la giunta provinciale puo' servirsi di stabilimenti industriali o altre aziende. 2. In tal caso l'assessore competente puo' autorizzare nei confronti delle aziende ospitanti i corsi di' cui sopra, il rimborso delle spese per il materiale di consumo, per l'utilizzo del macchinario e delle attrezzature e di altre spese di gestione. Il rendiconto presentato dalla direzione dell'azienda e' vistato dall'ispettore per la formazione professionale o da un direttore della formazione professionale da questi delegato in veste di responsabile del corso. 3. Il pagamento dei rimborsi previsti nel comma precedente avviene nei modi di cui al secondo comma dell'articolo precedente.