Art. 50.
              (art. 6 L.P. 3.9.1969. n. 8; art. 48 L.P.
                           5.1.1978, n. 3)
                         Corsi presso aziende
 
   1. Per lo svolgimento di corsi per la formazione professionale, la
giunta provinciale puo' servirsi di stabilimenti industriali o  altre
aziende.
   2.  In  tal  caso  l'assessore  competente  puo'  autorizzare  nei
confronti delle aziende ospitanti i corsi di' cui sopra, il  rimborso
delle   spese  per  il  materiale  di  consumo,  per  l'utilizzo  del
macchinario e delle attrezzature e di altre  spese  di  gestione.  Il
rendiconto   presentato   dalla  direzione  dell'azienda  e'  vistato
dall'ispettore per la formazione  professionale  o  da  un  direttore
della  formazione  professionale  da  questi  delegato  in  veste  di
responsabile del corso.
   3. Il pagamento dei rimborsi previsti nel comma precedente avviene
nei modi di cui al secondo comma dell'articolo precedente.