Art. 51.
                    (art. 49 L.P. 5.1.1978, n. 3)
                       Incarichi di inservienti
 
   1.  Per  lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per
servizi di cucina nei corsi e  centri  di  formazione  professionale,
nelle  istituzioni  per  handicappati  e  nei  convitti gestiti dalla
Provincia puo' essere incaricato  personale  a  contratto  anche  con
orario   ridotto;  con  deliberazione  della  giunta  provinciale  il
direttore competente sara' autorizzato alla stipulazione dei relativi
contratti di lavoro.
   2.  Al personale di cui sopra compete il trattamento derivante dai
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
   3.  Il  pagamento  dei compensi relativi ai contratti di cui sopra
sara' effettuato dai rispettivi direttori nel modo di cui al  secondo
comma dell'art. 49 e direttamente dalla ragioneria provinciale.