Art. 51. (art. 49 L.P. 5.1.1978, n. 3) Incarichi di inservienti 1. Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucina nei corsi e centri di formazione professionale, nelle istituzioni per handicappati e nei convitti gestiti dalla Provincia puo' essere incaricato personale a contratto anche con orario ridotto; con deliberazione della giunta provinciale il direttore competente sara' autorizzato alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro. 2. Al personale di cui sopra compete il trattamento derivante dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Il pagamento dei compensi relativi ai contratti di cui sopra sara' effettuato dai rispettivi direttori nel modo di cui al secondo comma dell'art. 49 e direttamente dalla ragioneria provinciale.