Art. 52 (art. 38 L.P. 29.6.1987, n. 12) Supplenze 1. In caso di assenza del titolare o dell'incaricato, l'assessore competente provvede alla sostituzione mediante chiamata diretta di personale supplente. 2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui si rendesse vacante per qualsiasi motivo un posto durante l'anno scolastico. 3. Il personale supplente annuale ad orario completo e' equiparato al personale incaricato a tutti gli effetti.