Art. 52
                   (art. 38 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                              Supplenze
 
   1.  In caso di assenza del titolare o dell'incaricato, l'assessore
competente provvede alla sostituzione mediante  chiamata  diretta  di
personale supplente.
   2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui
si rendesse vacante per qualsiasi  motivo  un  posto  durante  l'anno
scolastico.
   3. Il personale supplente annuale ad orario completo e' equiparato
al personale incaricato a tutti gli effetti.