Art. 54. (art. 39 L.P. 29.6.1987, n. 12) Trattamento economico 1. Al personale incaricato della formazione professionale ad orario completo spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente qualifica del personale di ruolo. Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra e' dovuto in proporzione alle ore di servizio rapportate al minimo di ore richieste per la relativa qualifica. 2. L'insegnamento delle materie teoriche e' remunerato, a seconda del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V/A e VII/B delle tabelle A) e B), l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VII/B, l'assistenza nell'insegnamento pratico in base al grado VIII/C dei ruoli provinciali. 3. Al personale incaricato addetto alla formazione professionale che non percepisce gia' gli assegni familiari in base ad altra attivita' svolta spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale e in proporzione alle ore di servizio in conformita' a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. 4. Gli incaricati per chiamata diretta hanno diritto al trattamento economico previsto per gli incaricati tratti dalle graduatorie. 5. Il trattamento economico dovuto agli insegnanti statali incaricati per la copertura di ore di insegnamento residue e' fissato dalla giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. 6. Gli incarichi a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo.