Art. 54.
                   (art. 39 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                        Trattamento economico
 
   1.  Al  personale  incaricato  della  formazione  professionale ad
orario completo spetta il trattamento economico iniziale previsto per
la   corrispondente   qualifica   del  personale  di  ruolo.  Qualora
l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali  di  servizio,
il  trattamento  di  cui  sopra  e' dovuto in proporzione alle ore di
servizio rapportate al  minimo  di  ore  richieste  per  la  relativa
qualifica.
   2.  L'insegnamento delle materie teoriche e' remunerato, a seconda
del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento  economico
dei  gradi  V/A e VII/B delle tabelle A) e B), l'insegnamento pratico
in   base   al   trattamento   del    grado    VII/B,    l'assistenza
nell'insegnamento   pratico   in  base  al  grado  VIII/C  dei  ruoli
provinciali.
   3.  Al  personale incaricato addetto alla formazione professionale
che non percepisce gia'  gli  assegni  familiari  in  base  ad  altra
attivita'  svolta  spettano  inoltre le quote di aggiunta di famiglia
nella misura ed alle condizioni in atto per il personale  provinciale
e  in  proporzione  alle  ore  di  servizio  in  conformita' a quanto
stabilito dal primo comma del presente articolo.
   4.   Gli   incaricati   per  chiamata  diretta  hanno  diritto  al
trattamento  economico  previsto  per  gli  incaricati  tratti  dalle
graduatorie.
   5.   Il  trattamento  economico  dovuto  agli  insegnanti  statali
incaricati per la copertura di ore di insegnamento residue e' fissato
dalla giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito dal primo
comma del presente articolo.
   6.  Gli  incarichi  a  tempo indeterminato seguono la progressione
economica del corrispondente personale di ruolo.