Art. 56. (art. 41 L.P. 29.6.1987, n. 12) Riconoscimento del servizio preruolo prestato alle dipendenze della Provincia 1. Il servizio preruolo prestato ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale con mansioni corrispondenti o analoghe e' valutato in sede di nomina in prova agli effetti della progressione economica e giuridica nella qualifica funzionale di inquadramento fino al massimo di cinque anni. Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio prestato presso lo Stato e/o altri enti pubblici si applicano le seguenti disposizioni vigenti per i dipendenti provinciali. 2. Inoltre il servizio prestato quale incaricato a tempo indeterminato ad orario pieno viene riconosciuto a tutti gli effetti. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'addestramento professionale agricolo.