Art. 56.
                   (art. 41 L.P. 29.6.1987, n. 12)
            Riconoscimento del servizio preruolo prestato
                   alle dipendenze della Provincia
 
   1.  Il  servizio  preruolo  prestato  ad  orario  pieno  presso la
formazione professionale provinciale con  mansioni  corrispondenti  o
analoghe  e'  valutato  in sede di nomina in prova agli effetti della
progressione economica e  giuridica  nella  qualifica  funzionale  di
inquadramento  fino al massimo di cinque anni. Per quanto riguarda il
riconoscimento del servizio prestato presso lo Stato e/o  altri  enti
pubblici   si  applicano  le  seguenti  disposizioni  vigenti  per  i
dipendenti provinciali.
   2.   Inoltre   il  servizio  prestato  quale  incaricato  a  tempo
indeterminato ad orario pieno viene riconosciuto a tutti gli effetti.
   3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche al
personale dell'addestramento professionale agricolo.