Art. 57. (art. 37 L.P. 5.9.1964, n. 15) (art. 27 L.P. 16.8.1972, n. 17) (art. 58 L.P. 5.1.1978, n. 3) Indennita' di buona uscita 1. L'indennita' di buona uscita al personale incaricato ad orario pieno e' concessa secondo le disposizioni in vigore per il personale di ruolo. Detta indennita' e' concessa in proporzione agli anni prestati ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo.