Art. 57.
                    (art. 37 L.P. 5.9.1964, n. 15)
                   (art. 27 L.P. 16.8.1972, n. 17)
                    (art. 58 L.P. 5.1.1978, n. 3)
                      Indennita' di buona uscita
 
   1.  L'indennita' di buona uscita al personale incaricato ad orario
pieno e' concessa secondo le disposizioni in vigore per il  personale
di  ruolo.  Detta  indennita'  e'  concessa  in proporzione agli anni
prestati ad orario ridotto, ma  comunque  non  inferiore  alla  meta'
dell'orario d'obbligo.