Art. 6.
                    (art. 7 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                     Conoscenza delle due lingue
 
   1.  Per  il  personale  insegnante  della formazione professionale
valgono, per quanto riguarda  la  conoscenza  delle  due  lingue,  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n.
846.
   2.   I   docenti  che  nelle  scuole  e  nei  corsi  professionali
provinciali insegnano la seconda lingua, all'atto  dell'assunzione  a
qualsiasi   titolo  devono  possedere,  oltre  al  requisito  di  cui
all'articolo 19 del D.P.R. 31 agosto 1972. n. 670, l'attestato  della
conoscenza  delle  lingue  italiana  e  tedesca  secondo  la  vigente
normativa.
 
                                Capo 2
                      Disposizioni sui concorsi