Art. 6. (art. 7 L.P. 29.6.1987, n. 12) Conoscenza delle due lingue 1. Per il personale insegnante della formazione professionale valgono, per quanto riguarda la conoscenza delle due lingue, le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846. 2. I docenti che nelle scuole e nei corsi professionali provinciali insegnano la seconda lingua, all'atto dell'assunzione a qualsiasi titolo devono possedere, oltre al requisito di cui all'articolo 19 del D.P.R. 31 agosto 1972. n. 670, l'attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca secondo la vigente normativa. Capo 2 Disposizioni sui concorsi