Art. 61
                   (art. 43 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                             Provvidenze
 
   1.  Tra  il secondo ed il terzo comma dell'articolo 39 della legge
provinciale 30 giugno 1983, n. 20, viene inserito il seguente  comma:
    "2-bis.  per  i  frequentanti  i corsi propedeutici e speciali si
applicano le provvidenze previste  per  la  formazione  professionale
provinciale".