Art. 61 (art. 43 L.P. 29.6.1987, n. 12) Provvidenze 1. Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 39 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, viene inserito il seguente comma: "2-bis. per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale".